LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, n.
157
Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
(1) (2).
(in Gazz. Uff., 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.)
(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e
di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi
Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre
1997, n. 430.
(2) Tutte le funzioni e i compiti svolti dal
Ministro/Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, già
sostitutivo dell'abrogato Ministro/Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, sono ora esercitati dalle Regioni, direttamente o mediante delega
agli enti locali, e dal Ministero delle politiche agricole e forestali
(D.lg. 4 giugno 1997, n. 143 e D.p.r. 13 settembre 1999).
Indice:
Fauna Selvatica
Divieto di Uccellagione
Piani Faunistico-Venatori
Esercizio Attività venatoria
Mezzi per esercitare l'attività venatoria
Aziende faunistico-venatorie e Aziende Agri turistico-venatorie
Allevamenti
Controllo della Fauna Selvatica
Divieti
Licenza di porto del fucile
Vigilanza Venatoria
Poteri e compiti degli Addetti alla Vigilanza Venatoria
Sanzioni Penali
Sanzioni Amministrative
Associazioni Venatorie
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Fauna selvatica.
1. La fauna selvatica è patrimonio
indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità
nazionale ed internazionale.
2. L'esercizio dell'attività venatoria è
consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna
selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono
ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie
della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni
internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei
limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina
regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8
giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del
2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE
della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la
conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed
attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale
costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre
1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione
di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n.
503.
5. Le regioni e le province autonome in
attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE
provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna,
segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo
7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione,
conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad
esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla
creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e
prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva
79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE.
In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo
la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.
6. Le regioni e le province autonome
trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al
Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del
comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9
marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e
con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni
e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi
regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle
Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.
Articolo 2
Oggetto della tutela.
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto
della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei
quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di
naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette,
anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
- mammiferi:
lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus
arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra
(Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lyn lyn), foca
monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo
sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra
pyrenaica);
- uccelli:
marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo
(Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae),
tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae),
spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus),
fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno
selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco
(Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie
di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano
(Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax
tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus),
avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia, (Himantopus
himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola
pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus
melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere
(Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le
specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias
garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino
(Pyrrhocorax pyrrhocorax);
- tutte le altre
specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come
minacciate di estinzione.
2. Le norme della presente legge non si
applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai
fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.
Articolo 3
Divieto di uccellagione.
1. é vietata in tutto il territorio
nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi
selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
Articolo 4
Cattura temporanea e inanellamento.
1. Le regioni, su parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli
istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle
ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e
ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli,
nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attività di cattura temporanea per
l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata
sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna
selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno
all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento
può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione,
rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a
specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al
superamento del relativo esame finale.
3. L'attività di cattura per l'inanellamento
e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da
impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano
gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale
per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è
concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione
dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di
attività.
4. La cattura per la cessione a fini di
richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie:
allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero;
passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad
altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed
immediatamente liberati.
5. é fatto obbligo a chiunque abbatte,
cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto
nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto
il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al
soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna
selvatica in difficoltà.
Articolo 5
Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi.
1. Le regioni, su parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare
l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti
alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
2. Le regioni emanano altresì norme relative
alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura
appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad
ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12,
comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per
ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i
cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo
con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero
massimo complessivo di dieci unità.
3. Le regioni emanano norme per
l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in
numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può
essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria
1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può
essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite
dalle norme regionali.
5. Non sono considerati fissi ai sensi e per
gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia
agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14,
comma 12.
6. L'accesso con armi proprie
all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a
coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma
5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le
persone autorizzate dal titolare medesimo.
7. é vietato l'uso di richiami che non siano
identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme
regionali che disciplinano anche la procedura in materia. 8. La sostituzione
di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente
competente del richiamo morto da sostituire. 9. é vietata la vendita di
uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività
venatoria.
Articolo 6
Tassidermia.
1. Le regioni, sulla base di apposito
regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la
detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono
segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare
spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste
relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da
quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in
questione.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui
al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di
tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente
esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di
fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
4. Le regioni provvedono ad emanare, non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione
di cui al comma 1.
Articolo 7
Istituto nazionale per la fauna selvatica.
1. L'Istituto nazionale di biologia della
selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968,
dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione
di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo
scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le
province.
2. L'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto
alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme
regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione
di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle
regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.
3. L'Istituto nazionale per la fauna
selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla
fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le
altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento
ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti
al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di
effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico
sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri
ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea
aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli
altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli
interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di
esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni
e dalle province autonome.
4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria
sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di
preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici
diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un
rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale
dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la
pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente
articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li
approva con proprio decreto.
5. Per l'attuazione dei propri fini
istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede
direttamente alle attività di cui all'articolo 4.
6. L'Istituto nazionale per la fauna
selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei
giudizi attivi e passivi aventi l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali,
le giurisdizioni amministrative e speciali.
Articolo 8
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
1. Presso il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale
(CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal
Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province
nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione
venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da
quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti
nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione
zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la
cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della
caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante
dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante
del Club alpino italiano.
2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla
base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma
1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo
delegato.
3. Al Comitato sono conferiti compiti di
organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della
presente legge.
4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.
Articolo 9
Funzioni amministrative.
1. Le regioni esercitano le funzioni
amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della
pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i
compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente
legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni
amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo
quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel
rispetto della presente legge.
2. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia
in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi
statuti.
Articolo 10
Piani faunistico-venatori.
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale
nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per
quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive
capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per
quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e
alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali
e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e le province, con le modalità
previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1
mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di
ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione
della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di
ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato
a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali
sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria
anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
4. Il territorio di protezione di cui al
comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c).
Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini
venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della
fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale
regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per
cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma
1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale.
6. Sul rimanente territorio
agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata
della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
7. Ai fini della pianificazione generale
del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono,
articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le
province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a
favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di
immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti
in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti
faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni
professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale tramite le loro strutture regionali.
8. I piani faunistico-venatori di cui al
comma 7 comprendono:
a) le oasi di
protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della
fauna selvatica;
b) le zone di
ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica
allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul
territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla
ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per
il territorio;
c) i centri pubblici
di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di
ricostituzione delle popolazioni autotctone;
d) i centri privati di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di
azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato
l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali
allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa
agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi
per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna
selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente
a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni
venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri per la
determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici
per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle
opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a),
b), e c);
g) i criteri per la
corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei
fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al
ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica
nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione
delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
9. Ogni zona dovrà essere indicata da
tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite
dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia
preposto o incaricato della gestione della singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione
faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui
al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11,
nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento
da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro
dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e
congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I
Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i
criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza
delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante
modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
12. Il piano faunistico-venatorio regionale
determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla
costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende
agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale.
13. La deliberazione che determina il
perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b)
e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi
interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni
territorialmente interessati.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni
sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri
fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno
il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la
zona non può essere istituita.
15. Il consenso si intende validamente
accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale
opposizione.
16. Le regioni, in via eccezionale, ed in
vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione
coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché
l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
17. Nelle zone non vincolate per la
opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati,
resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le
regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della
pianificazione faunistico-venatoria.
Articolo 11
Zona faunistica delle Alpi.
1. Agli effetti della presente legge il
territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica
flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante. 2. Le
regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano,
nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi
internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica
fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e
le tradizioni locali. 3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo
animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna
alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere
favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 4. Le regioni nei
cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto
speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i
confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti
da tasse.
Articolo 12
Esercizio dell'attività venatoria.
1. L'attività venatoria si svolge per una
concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che
posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto
diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante
l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. é considerato altresì esercizio venatorio
il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in
attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per
abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è
vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con
l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in
via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da
appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria
consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio
destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante
l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge
appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il
prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo
10, comma 8, lettera d).
8. L'attività venatoria può essere
esercitata da chi abbia compiuto il diciotessimo anno di età e sia munito di
licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli
arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per
ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire
250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa
per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale
di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,
provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali
suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subito
il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di
assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la
relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di
caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio
venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme
emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività
venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino
rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme
inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli
ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per
l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è
necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto
tesserino le indicazioni sopramenzionate.
Articolo 13
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.
1. L'attività venatoria è consentita con
l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e
semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di
calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non
inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a
millimetri 40.
2. é consentito, altresì, l'uso del fucile a
due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non
superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a
millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere
recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è
vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione
semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non
contenere più di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per
l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6.
Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è
autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi
consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Articolo 14
Gestione programmata della caccia.
1. Le regioni, con apposite norme, sentite
le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio
agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi
dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni
subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
2. Le regioni tra loro confinanti, per
esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di
caccia interessanti anche due o più province contigue.
3. Il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati
censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale
di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei
cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da
appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.
4. Il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il
territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in
comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è
costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli
che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio
regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona
faunistica delle Alpi.
5. Sulla base di norme regionali, ogni
cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto
all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino
compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o
ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso
dei relativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori
comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi
dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i
relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai
commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano
il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può
prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del
piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima
costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e
dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative
alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad
eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del
regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
8. é facoltà degli organi direttivi degli
ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera
motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di
cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché
si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della
popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di
priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
9. Le regioni stabiliscono con legge le
forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per
finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti
territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i
relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti
ammissibili e ne regolamentano l'accesso.
10. Negli organi direttivi degli ambiti
territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in
misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei
rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma
organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da
rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel
Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli
enti locali.
11. Negli ambiti territoriali di caccia
l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione
delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli
interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di
incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli
soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino
di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la
coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei
riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa
preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della
pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli
apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
12. Le province autorizzano la costituzione
ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui
ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano
faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del
sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il
consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato.
Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è
applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).
13. L'appostamento temporaneo è inteso come
caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di
sito.
14. L'organo di gestione degli ambiti
territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per
il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna
selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di
contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione
dei danni medesimi.
15. In caso di inerzia delle regioni negli
adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il
termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il
Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell'ambiente.
16. A partire dalla stagione venatoria
1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove
l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate
alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è
consentito.
17. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze
esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi
dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi
della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria,
alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria,
nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di
competenza.
Articolo 15
Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel
piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata
della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da
determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla
estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e
alla valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere derivante dalla erogazione del
contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla
istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.
3. Il proprietario o conduttore di un fondo
che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve
inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano
faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta
motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.
4. La richiesta è accolta se non ostacola
l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo
10. é altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme
regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di
salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole
condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero
quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse
economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto è reso noto mediante
l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o
conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il
perimetro dell'area interessata.
6. Nei fondi sottratti alla gestione
programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il
conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni
del divieto.
7. L'esercizio venatorio è, comunque,
vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si
considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee
da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati
fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a
mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio
venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di
coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale,
tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione
di altre colture specializzate o intensive.
8. L'esercizio venatorio è vietato a
chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva
chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi
d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la
larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente
istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I
proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad
apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
9. La superficie dei fondi di cui al comma 8
entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.
10. Le regioni regolamentano l'esercizio
venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado,
secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e
stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le
modalità di delimitazione dei fondi stessi.
11. Scaduti i termini di cui all'articolo
36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena
attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva
secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire
dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842
del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al
regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14
(1).
(1) Comma così modificato dall'art. 11-bis,
d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 649.
Articolo 16
Aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie.
1. Le regioni, su richiesta degli
interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i
limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale,
possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende
faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione
regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con
particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa
fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere
corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine
di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la
caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo
i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende
faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica
posteriormente alla data del 31 agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende
agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di
concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e
l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di
allevamento.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie
devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo
faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende
agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da
interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle
zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini
artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni
internazionali.
4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle
aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della
presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma
5.
Articolo 17
Allevamenti.
1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo,
l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento,
ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze
dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli
allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al
comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto
a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel
rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio
dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda
agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare,
nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed
uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.
Articolo 18
Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è
consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti
specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili
dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix
coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero
(Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana
(Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia
(Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris
rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus);
lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
minilepre (Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili
dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris);
cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello
(Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas
platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula
chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione
(Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta);
marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya
ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago);
colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); [fringuello
(Fringilla coelebs)] (1); [peppola (Fringilla montifringilla)] (1);
combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola
(Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus
corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius);
gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili
dal 1º ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di
monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice
(Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo
(Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone
(Ovis musimon); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus
timidus); d) specie cacciabili dal 1º ottobre al 31 dicembre o dal 1º
novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
2. I termini di cui al comma 1 possono
essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni
ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le
modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I
termini devono essere comunque contenuti tra il 1º settembre ed il 31
gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma
1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione
di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche
per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di
abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli
ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1º agosto nel rispetto
dell'arco temporale di cui al comma 1.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi
delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta
approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone
variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti
direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte,
tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale
per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il
calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria,
nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del
numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività
venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia
settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne
la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì,
nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei
giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in
deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da
appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra
il 1º ottobre e il 30 novembre. 7. La caccia è consentita da un'ora prima
del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati
è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. 8. Non è consentita la posta
alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al
beccaccino.
(1) Il
d.p.c.m. 22 novembre 1993, ha escluso dall'elenco la presente specie,
disponendo che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e
amministrativi. Vedi, anche, il d.p.c.m. 21 marzo 1997.
Articolo 19
Controllo della fauna selvatica.
1. Le regioni possono vietare o ridurre per
periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di
cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla
consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali,
stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del
patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la
selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la
tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al
controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla
caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma
mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei
predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali
piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle
amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei
proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi,
purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie
forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio
venatorio.
3. Le province autonome di Trento e di
Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre
persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
ART. 19-bis. (2)
(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva
79/409/CEE).
I. Le regioni disciplinano l'esercizio delle
deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle
finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni
della presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni
soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalita' indicate dall'articolo
9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE
e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti
e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze
di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e
complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di
vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti
abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa
con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono
applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non
possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in
grave diminuzione.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del
Consiglio dei ministri, puo' annullare, dopo aver diffidato la regione
interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in
violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva
79/409/CEE.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna
regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al
Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e
forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonche' all'Istituto
nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle
deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e' altresi' trasmessa
alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la
relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".
(2)
Questo articolo è stato introdotto dalla LEGGE 3 ottobre 2002, n.221,
"Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione
della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9
della direttiva 79/409/CEE", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 239 del
11 Ottobre 2002.
Articolo 20
Introduzione di fauna selvatica dall'estero.
1. L'introduzione dall'estero di fauna
selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi
solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere
rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed
attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le
opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli
sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui
al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su
parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle
convenzioni internazionali.
Articolo 21
Divieti.
1. é vietato a chiunque:
a) l'esercizio
venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e
archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio
venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle
riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di
parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n.
394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo
22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel
frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche
ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima
(1);
c) l'esercizio
venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura,
nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad
eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il
parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino
condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna
selvatica;
d) l'esercizio
venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia
richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano
beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da
tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio
venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e
stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a
cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade
carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza
inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad
anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la
gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili,
fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di
comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle
poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di
trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate
destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di
utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto,
all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività
venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei
giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle
disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano
scariche e in custodia;
h) cacciare a
rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio,
scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l) cacciare a distanza
inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni
coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona
faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni
interessate;
n) cacciare negli
stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella
maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere
uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna
selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone
di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e
nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché,
in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore
successive alla competente amministrazione provinciale;
p) usare richiami
vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
q) usare richiami vivi
non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di
richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e
richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o
elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli
specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura,
nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con
tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna
selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a
carattere gastronomico;
u) usare munizione
spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati,
vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti
o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di
silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di
balestre;
v) vendere a privati e
detenere da parte di questi reti da uccellagione;
z) produrre, vendere e
detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in
qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1º gennaio 1994,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere
per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti
derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che
non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos);
pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara);
starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba
palumbus);
cc) il commercio di
esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da
allevamenti;
dd) rimuovere,
danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle
legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni
regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 635 del codice penale;
ee) detenere,
acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi
utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla
presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui
detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla
tassidermia;
ff) l'uso dei segugi
per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il
termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di
protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni
per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le
suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente
e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con
apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi
montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una
distanza di mille metri dagli stessi.
(1) Lettera così modificata dall'art.
11-bis, d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 649.
Articolo 22
Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio
venatorio.
1. La licenza di porto di fucile per uso di
caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il
richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito
di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in
ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 è
composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma
4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali
esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le regioni stabiliscono le modalità per
lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni
nelle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata
alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; c)
armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; d) tutela della natura e
principi di salvaguardia della produzione agricola; e) norme di pronto
soccorso.
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio
è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.
6. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento
sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è
necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il
rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Per sostenere gli esami il candidato deve
essere munito del certificato medico di idoneità.
9. La licenza di porto di fucile per uso di
caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del
titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non
anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
10. Nei dodici mesi successivi al rilascio
della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo
se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno
tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge
comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo
32.
11. Le norme di cui al presente articolo si
applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del
falco.
Articolo 23
Tasse di concessione regionale.
1. Le regioni, per conseguire i mezzi
finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e
dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di
concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione
all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al
rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento
e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26,
sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è
dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria
esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di
porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata.
La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che
rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di
rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1
sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento
di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli
proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione
regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per
l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo
autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna
selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il
ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per
l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla
natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la
manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
5. Gli appostamenti fissi, i centri privati
di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende
faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a
tasse regionali.
Articolo 24
Fondo presso il Ministero del tesoro.
1. A decorrere dall'anno 1992 presso il
Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da
una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero
I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. 2. Le disponibilità del
fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo: a) 4 per cento per il
funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale; b) 1 per cento per il pagamento
della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della selvaggina; c) 95 per cento fra le
associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla
rispettiva, documentata consistenza associativa. 3. L'addizionale di cui al
presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo
23, comma 2. 4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta
l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo
1958, n. 259.
Articolo 25
Fondo di garanzia per le vittime della caccia.
1. é costituito presso l'Istituto nazionale
delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il
risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività
venatoria nei seguenti casi:
a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia
identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti
coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui
all'articolo 12, comma 8.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del
comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano
comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento,
con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12,
comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è
dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al
citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare
sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare,
sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La
percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la
percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei
viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
3. Le modalità di gestione da parte
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le
vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
4. Le imprese esercenti l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8,
sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle
assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati
per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata
annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con
lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo.
Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è
stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità
civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi
l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi
dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.
5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che,
anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal
comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro
per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e
spese.
Articolo 26
Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività
venatoria.
1. Per far fronte ai danni non altrimenti
risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui
terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da
quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni
regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale
affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.
2. Le regioni provvedono, con apposite
disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1,
prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti
rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti
delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente
rappresentative.
3. Il proprietario o il conduttore del fondo
è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2,
che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante
sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla
liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni,
il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente
disposto con norma regionale.
Articolo 27
Vigilanza venatoria.
1. La vigilanza sulla applicazione della
presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti
dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è
riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare
durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui
all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra
sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5,
comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie
volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione
ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la
qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è,
altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo
forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali,
agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate
comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai
sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì
alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni,
di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può
essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni
previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la
composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la
presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie,
agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con
compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del
territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie
è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di
aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza
sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla
salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche
dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della
regione.
7. Le province coordinano l'attività
delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed
ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento
in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b),
rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie
volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia
venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge,
non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4 (1).
(1) Il
riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori
dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie
delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, è
ora di competenza delle province, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 28
Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.
1. I soggetti preposti alla vigilanza
venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona
trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in
attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso
di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno
della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o
catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli
ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono
al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con
esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per
le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d)
ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica,
viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico
localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel
caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora
non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere
alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo
ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che
risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti
accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua
vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è
contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non
sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve
essere versato su un conto corrente intestato alla regione.
4. Della consegna o della liberazione di cui
al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale
sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e
quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che non
esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a
seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria,
redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono
essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali
osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono
ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti. 6. Gli
agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio
sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di
pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della
medesima legge.
Articolo 29
Agenti dipendenti degli enti locali.
1. Ferme restando le altre disposizioni
della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali,
cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia
giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento
dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali
sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui
sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e
per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i
verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi
previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28,
anche fuori dall'orario di servizio.
Articolo 30
Sanzioni penali.
1. Per le violazioni delle disposizioni,
della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti
sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire
5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale,
intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata
dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire
4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi
nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire
12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco,
camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000
per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali
regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti
ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000
per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi
esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene
esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati
nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie
di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o
fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con
mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con
l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r).
Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei
richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi
esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in
violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna d