PARTE 1^
REGOLAMENTO
(Calabria)
Parte 1^:
Allevamento e detenzione della fauna selvatica;
Parte 2^:
Centri publici di allevamento e riproduzione di
fauna selvatica allo stato naturale;
Parte 3^:
Centri
privati di allevamento e riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
Parte 4^:
Detenzione ed allevamento a
scopo amatoriale e ornamentale di forma ornitica selvatica non oggetto di
caccia.
PARTE 1^
ALLEVAMENTO E DETENZIONE
DELLA FAUNA SELVATICA
Art. l
Tipologia
l. La Giunta Regionale,
con il presente regolamento, emanato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 17 maggio
1996 n. 9, disciplina l’allevamento di fauna selvatica.
2. Gli allevamenti di
selvaggina sono caratterizzati dall’utilizzazione di specifiche strutture ed
impianti quali incubatrici, parchetti, voliere , ecc.
3. Essi sono destinati
alla produzione di animali per i seguenti scopi:
a)
ripopolamento e/o
reintroduzione in natura;
b)
alimentazione;
c)
detenzione a scopo amatoriale
e ornamentale.
4. Negli impianti nei
quali si esercitano diverse tipologie di allevamento (alimentare, ripopolamento,
ornamentale) le aree destinate ad ogni tipologia devono essere nettamente
distinte e separate da idonee recinzioni.
5. E’, altresì, ammesso
il recupero, la detenzione e la cura di fauna selvatica in difficoltà per la sua
reintroduzione in natura.
Art. 2
Costituzione degli
allevamenti a scopo alimentare e per ripopolamenti
1. L’autorizzazione
per l’allevamento e/o detenzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e
alimentare è rilasciata dalla Giunta Regionale.
2. I richiedenti devono
inoltrare domanda in bollo all’Amministrazione Regionale, Ufficio Caccia,
specificando le proprie generalità, la residenza, la località ed il tipo di
allevamento con l’indicazione delle singole specie che si intendono produrre.
3. La domanda per il
rilascio dell’autorizzazione per l’allevamento a scopo ripopolamento ed
alimentare dovrà essere corredata dalla seguente documentazione a firma di un
tecnico abilitato, in triplice copia e salvo altra richiesta degli uffici
competenti:
a)
titolo di proprietà dell’area
o documento equivalente;
b) corografia del
territorio scala l :25.000 con l’individuazione della zona;
c)
estratto mappa catastale in
scala l :2000 con indicati foglio e particelle interessate;
d)
planimetria in scala 1:100 o
1:200 con l’ubicazione degli impianti;
e)
relazione tecnica;
f)
nulla-osta della A.S.L
competente (solo per allevamenti a scopo alimentare);
4. La Giunta Regionale,
sentita la Provincia interessata sulla conformità della richiesta al P.F.V.P. ,
rilascia l’ autorizzazione ed informa la Provincia per l’ aggiornamento delle
superfici disponibili da destinare a gestione privata della caccia.
5. Tutti gli oneri e le
tasse, derivanti dal rilascio dell’ autorizzazione e stabilite con legge
finanziaria regionale, dovranno essere versati al momento del ritiro dell’
autorizzazione stessa da parte dell’ interessato.
6. L’autorizzazione,
previo pagamento delle eventuali tasse annuali dovute, ha durata illimitata nel
tempo, salvo rinuncia da parte del richiedente o revoca da parte dell’Ufficio
concedente.
Art. 3
Densità dei selvatici
per il ripopolamento
1. Negli allevamenti di
selvaggina da ripopolamento deve essere mantenuta una densità secondo i rapporti
minimi di seguito indicati per le specie cacciabili:
a)
fagiano e germano reale: dai
30 ai 60 giorni, 0,5 mq per capo; oltre i 60 giorni, 1mq per capo;
b)
starne e coturnici dai 30 ai
60 giorni, 0.25 mq per capo; oltre i 60 giorni, 0.5 per capo;
c)
lepri allevate in recinto, 10
mq per capo;
d)
ungulati (cinghiale,
capriolo, daino, cervo e muflone), 500 mq di superficie recintata a capo.
Per le altre specie
eventualmente allevate le Province daranno indicazione della densità minima da
rispettare.
2. I selvatici allevati
per fini di ripopolamento ed appartenenti a specie cacciabili stanziali devono
essere autoctoni e mantenuti in purezza;la Provincia si riserva l’eventuale
verifica, tramite l’I.N.F.S., la purezza delle specie allevate, attraverso
prelievi a campione degli animali presenti nella struttura.
3. I recinti e le voliere
per l’accrescimento dei soggetti da ripopolamento devono contenere al loro
interno appropriata vegetazione cespugliata e/o colture seminative per
facilitare l’ ambientamento degli animali nel territorio oggetto del
ripopolamento ed evitare il fenomeno di cannibalismo tra specie stesse.
Art. 4
Costituzione di
allevamenti per fini ornamentali ed amatoriali
l. L’autorizzazione per
l’allevamento e/o detenzione di fauna selvatica a scopo ornamentale e/o
amatoriale è rilascia dalla Provincia competente per territorio.
2. Gli interessati
all’allevamento di selvatici per fini ornamentali ed amatoriali di fauna
selvatica devono inoltrare domanda in bollo alle Amministrazione Provinciale
competente per territorio specificando le proprie generalità, la residenza. la
località ed il tipo di allevamento con l’indicazione delle singole specie che si
intendono detenere e/o produrre .
3. La domanda per il
rilascio dell’autorizzazione firma dell’interessato, dovrà essere corredata
dalla seguente documentazione, salvo altra richiesta degli uffici competenti:
a)
titolo di proprietà dell’area
o documento equivalente;
b)
estratto mappa catastale in
scala 1:2000 con indicati foglio di particelle interessate:
4. A tale scopo possono
essere detenuti e/o allevati esemplari di specie e numero di capi
sottoindicati:
a) starna: non superiore a
trenta capi;
b) coturnice: non superiore a
trenta capi;
d) fagiano e germano reale:
non superiore a trenta capi
d) quaglia: non superiore a
cinquanta capi;
e) lepre: non superiore a
cinque capi;
e) ungulati (cinghiale,
capriolo,daino, cervo e muflone): non superiore a tre capi.
5. L’autorizzazione
viene rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Caccia ed ha durata illimitata
nel tempo, fatto salvo esplicita rinuncia del beneficiario o revoca da parte
dell’ente concedente.
6. I capi in sovrannumero
nella fase riproduttiva possono essere utilizzati a scopo alimentare, previa
comunicazione del responsabile dell’allevamento, all’Ufficio Caccia.
7.
I beneficiari
devono garantire una permanenza degli animali tale da eliminare qualsiasi tipo
di sofferenza e/o maltrattamento
8.
L’eventuale allevamento e/o detenzione a scopo ornamentale e/o amatoriale di
qualsiasi altro tipo di selvaggina appartenente alle specie cacciabili é
autorizzato dalle Province competenti con le modalità stabilite ai commi
precedenti; nel caso in esame il numero massimo di capi da allevare e/o detenere
non deve essere superiore a dieci.
Art. 5
Allevamenti gestiti da
titolari di impresa agricola
1. Il titolare
dell’azienda agricola che, all’interno di essa, alleva selvatici a scopo di
ripopolamento, alimentare, amatoriale ed ornamentale è tenuto a darne
comunicazione agli Uffici Regionali e Provinciali della Caccia.
2. La comunicazione dovrà
contenere le indicazioni delle specie di selvaggina allevate, nel quadro del
rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella igienico-sanitaria,
e dovrà essere corredata, salvo altra richiesta degli uffici competenti,. da:
a)
titolo di proprietà dell’
area o documento equivalente:
b)
corografia del territorio
scala l:25.000 con l’individuazione della zona;
c)
estratto mappa catastale in
scala 1:2000 con indicati foglio e particelle interessate;
d)
nulla-osta della A.S.L
competente (solo per allevamenti a scopo alimentare).
3. Il titolare
dell’impresa dovrà altresì documentare il suo stato giuridico di titolare di
impresa agricola.
PARTE 2^
CENTRI PUBBLICI DI ALLE
VAMENTO E RIPRODUZIONE Dl FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE
ART.6
Definizione e Finalità
1. I centri pubblici di
riproduzione di fauna selvatica di cui all’art. 9 della L.R. n. 9/96 sono
istituti di protezione destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone
nonché allo studio e alla sperimentazione di metodi e tecniche di gestione con
particolare riguardo alla riproduzione allo stato naturale di uccelli e
mammiferi appartenenti alla fauna stanziale.
2. I capi appartenenti
alle suddette popolazioni potranno essere prelevati per il ripopolamento ed
immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento.
3. I centri pubblici di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, oltre che per le
finalità di cui al comma l, sono istituiti per la salvaguardia, la sosta durante
la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione allo stato naturale di soggetti
appartenenti a fauna migratoria.
4. Nei centri pubblici di
allevamento è esclusa qualsiasi forma di attività venatoria, fatte salve le
norme per il controllo della fauna selvatica.
5. Nei centri pubblici di
allevamento possono essere, altresì, consentite le seguenti attività:
a)
gare cinofile di importanza
nazionale e regionale;
b)
catture per inanellamenti e
marchiature;
c)
attività di ripopolamento;
d)
catture per ripopolamento:
e)
censimenti.
6. I capi prodotti nei
centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale prima
dell’immissione sul territorio devono essere muniti di contrassegni di
riconoscimento e delle certificazioni previste dalla norma di polizia
veterinaria.
7. L’attività del centro
pubblico deve prevedere interventi diretti a costruire una sufficiente base
alimentare e condizioni di sviluppo agevolato della fauna selvatica, tra i
quali:
a) semine di aree marginali
con opportune miscele;
b) allestimento di pozze
alimentate con acque piovane e sorgive;
c) esecuzioni di sfalci;
d) formazioni ed adattamenti
di luoghi per la rimessa di selvatici;
e) messa in opera di
impianti e attrezzature quali gabbie e palchetti per i riproduttori,voliere di
parcheggio e di ambientamento di animali selvatici e mangiatoie anche coperte.
8. La Regione e le
Province possono utilizzare la selvaggina che dovesse eccezionalmente risultare
in esubero per scopi alimentati,per immissioni su terreno libero e per cessione
a terzi su motivata richiesta.
9. La densità degli
animali all’interno dei centri pubblici di allevamento dovrà essere stabilita
dalla Regione,sentito l’l.N.F S, in funzione del tipo di selvaggina da allevare.
Art. 7
Costituzione
l. L’istituzione di
centri pubblici è deliberata dalla Giunta Regionale, su proposta degli Enti
pubblici interessati,, nel rispetto della percentuale massima del 24% attribuita
alle strutture di protezione della L.R. n. 9/96 e del piano faunistico-venatorio
regionale.
2. I centri pubblici di
allevamento sono costituiti preferibilmente su terreni demaniali; possono essere
utilizzati anche terreni privati purché idonei e per i quali si sia ottenuto per
almeno cinque anni l’assenso del proprietario o del conduttore del fondo che ne
abbia titolo.
3. Gli Enti pubblici
devono inoltrare la richiesta all’Assessorato Regionale alla Caccia, corredata
dai seguenti documenti,in triplice copia,a firma di un tecnico abilitato:
a)
planimetria catastale con
l’indicazione dei dati necessari ad una facile identificazione del terreno;
b)
planimetria in scala non
inferiore1:25.000;
c)
relazione descrittiva
con indicate le caratteristiche vegetazionali, orografiche, idriche, le
produzioni agricole, zootecniche e/o ittiche ed il piano produttivo indicante la
quantità e la qualità delle specie di selvaggina che si intendono
produrre,nonché gli interventi di miglioramento e gestione ambientale e di
eventuale contenimento di specie concorrenti;
d)
tti di assenso; qualora nel
centro stesso siano compresi terreni di uno o più proprietari o conduttori; tali
atti devono essere autenticati nelle forme di legge; il consenso è vincolante
per tutta la durata dell’autorizzazione.
4. La superficie minima
necessaria per la costituzione di un centro pubblico di produzione di fauna
selvatica allo stato naturale é di 100 Ha.
5. L’Ufficio Regionale
della Caccia, prima dell’inoltro alla Giunta Regionale, istruisce la pratica
verificando che la superficie impegnata, insieme alle altre strutture di
protezione già esistenti sul territorio, non comporti il superamento del limite
del 24% previsto dalla L.R. n. 9/96 e richiamato dal P.F.V.R..
6. L’estensione complessiva
dei centri pubblici distribuiti su ogni Provincia non deve essere superiore al
20% della superficie disponibile per strutture di protezione.
7. L’Ufficio
Regionale della Caccia, in fase di rilascio dell’autorizzazione, provvederà ad
assegnare ad ogni centro pubblico di allevamento un numero di codice,
accompagnato dalla lettera R (ripopolamento),che dovrà essere riportato su
contrassegno inamovibile, apposto durante le fasi di cattura o prima
dell’immissione degli animali su terreno libero, insieme all’ eventuale numero
di riconoscimento assegnato dagli Enti pubblici concessionari.
8. L’autorizzazione ha
durata illimitata nel tempo, salvo rinuncia da parte richiedente o revoca da
parte dell’Ufficio concedente.
PARTE 3^
CENTRI PRIVATI DI ALLEVAMENTO
E RIPRODUZIONE Dl FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE
ART. 8
Definizione e finalità
l. I centri privati di
riproduzione di fauna selvatica, di cui all’art. 9 della L.R. n. 9/96, sono
istituti di gestione privata della caccia e sono destinati alla ricostituzione
di popolazioni autoctone a fini venatori attraverso la riproduzione allo stato
naturale di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna stanziale.
2. I capi appartenenti
alle suddette popolazioni potranno essere prelevati per il ripopolamento ed
immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento.
3. Nei centri privati di
allevamento é esclusa qualsiasi forma di attività venatoria, fatte salve le
norme per il controllo della fauna selvatica ed il prelievo di specie allevate
allo scopo purché autorizzato dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 3., art.
9, della L.R. n 9/96.
4. Nei centri privati di
allevamento possono essere, altresì, consentite dal gestore le seguenti
attività:
a)
addestramento cani;
b)
gare cinofile di importanza
nazionale;
c)
gare cinofile regionali e
provinciali;
d)
catture per inanellamenti e
marchiature;
e)
attività di ripopolamento;
f)
censimenti.
Art.9
Costituzione
1. La Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 17 maggio 1996 n. 9, autorizza la
costituzione dei centri privati di allevamento allo stato naturale di fauna
selvatica.
2. I richiedenti
devono inoltrare domanda in bollo all’Assessorato Regionale alla Caccia.
specificando le proprie generalità, la residenza, la località ed il tipo di
allevamento con l’indicazione delle singole specie che si intendono allevare.
3. Ai fini
dell’acquisizione del parere della Provincia interessata, la domanda dovrà
essere corredata dai seguenti documenti, in triplice copia, a firma di un
tecnico abilitato:
a)
planimetria catastale con
l’indicazione dei dati necessari ad una facile identificazione del terreno;
b)
planimetria in scala non
inferiore l :25.000;
c)
relazione descrittiva con
indicate le caratteristiche vegetazionali, orografiche, idriche, le produzioni
agricole, zootecniche e/o ittiche ed il piano produttivo indicante la quantità e
la qualità delle specie di selvaggina che si intendono produrre, nonché gli
interventi di miglioramento e gestione ambientale e di eventuale contenimento di
specie concorrenti;
d)
atti comprovanti il titolo di
proprietà e conduzione dei terreni; tali atti possono essere sostituiti da atto
notorio;
e)
atti di assenso, qualora nel
centro stesso siano compresi terreni di uno o più proprietari o conduttori; tali
atti devono essere autenticati nelle forme di legge;il consenso è vincolante per
tutta la durata dell’autorizzazione.
4. La superficie minima
necessaria per la costituzione di un centro privato di produzione di fauna
selvatica allo stato naturale é di 100 Ha.
5. L’Ufficio Regionale
della Caccia, prima dell’inoltro alla Giunta Regionale, istruisce la pratica
verificando che la superficie impegnata, insieme alle altre strutture per la
gestione privata della caccia già autorizzate, non comporti il superamento del
limite del 15% previsto dalla L.R. n. 9/96 e richiamato dal P.F.V.R..
6. L’estensione
complessiva dei centri privati distribuiti su ogni Provincia non deve essere
superiore al 5% della superficie disponibile per strutture a gestione privata
della caccia.
7. L’Ufficio Regionale
della Caccia, in fase di rilascio dell’ autorizzazione. provvederà ad assegnare
ad ogni centro privato di allevamento un numero di codice, accompagnato dalla
lettera R (ripopolamento), che dovrà essere riportato su contrassegno
inamovibile, apposto durante le fasi di cattura o prima dell’immissione su
terreno libero, insieme all’ eventuale numero di riconoscimento assegnano dall’
allevatore .
8. L’autorizzazione,
previo pagamento delle eventuali tasse annuali dovute, ha durata illimitata nel
tempo, salvo rinuncia da parte richiedente o revoca da parte dell’Ufficio
concedente.
ART. 10
Produttività dei centri
privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
l. Entro il 31 ottobre
di ogni anno il titolare del centro privato di riproduzione di fauna selvatica
allo stato naturale è tenuto a presentare all’ufficio Caccia della
Regione un piano contenente la stima del numero dei capi presenti prima della
cattura e relativo piano di prelievo.
2. Ad iniziare dal terzo
anno di attività dovranno essere perseguite le seguenti produzioni minime per
100 ettari di superficie: lepre 20 capi, fagiano 50 capi. starna e coturnice 100
capi, ungulati 10 capi.
3. Al fine di costituire
all’interno del centro il necessario patrimonio di riproduttori è consentita
l’immissione di soggetti appartenenti esclusivamente alle specie di indirizzo
produttivo provenienti da centri di riproduzione allo stato naturale o da
allevamenti presenti sul territorio nazionale specializzati in specie autoctone;
l’immissione deve essere autorizzata dall’Ufficio Regionale della Caccia.
4.
La Regione Calabria
ha diritto di prelazione sull’acquisto dalla fauna selvatica prodotta nei centri
privati.
5. I capi prodotti nei
centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale prima
dell’immissione sul territorio devono essere muniti dei contrassegni di
riconoscimento e delle certificazioni previste dalle norme di polizia
veterinaria.
6. I centri privati di
produzione allo stato naturale sono tenuti alla registrazione di tutte le
operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi in un apposito registro
vidimato dall’ Ufficio Regionale alla Caccia.
PARTE 4^
DETENZIONE ED
ALLEVAMENTO A SCOPO AMATORIALE E ORNAMENTALE Dl FORMA
ORNITICA SELVATICA NON
OGGETTO DI CACCIA.
Art. 11
Ambito di applicazione
l. La detenzione e
l’allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di specie appartenenti alla fauna
ornitica selvatica non oggetto di caccia, disposti dall’art. 9, comma l della
legge regionale n. 9/96 vengono autorizzati a condizione che gli uccelli abbiano
provenienza lecita e origine documentata.
Art. 12
Documentazione
l. Al fini della
dimostrazione della provenienza lecita e dell’origine documentata dai soggetti
presenti in allevamento e/o detenuti, in caso di acquisto, fanno fede la fattura
o la ricevuta fiscale con descrizione delle specie ornitiche, corredate da
fotocopia del documento originale che legittima il possesso dei soggetti da
parte del venditore. Il documento può essere rappresentato dalla autorizzazione
rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio o da
documento equivalente e dalla documentazione ufficiale accompagnataria per i
soggetti importati dall’estero.
2. Nel caso di cessione di
soggetti senza scopo di lucro, considerato che la cessione non é soggetta
all’ammissione di documento fiscale può essere ritenuta valida una specifica
dichiarazione scritta con assunzione di responsabilità da parte del cedente,
corredata dalla documentazione che ha consentito al cedente stesso di detenere i
soggetti che s’intendono trasferire ad altre persone.
Art. 13
Procedure e adempimenti
1. Le persone
interessate alla detenzione e allevamento di specie ornitiche di fauna selvatica
non oggetto di caccia devono inoltrare istanza all’Amministrazione provinciale
competente per territorio. La richiesta deve contenere anche l’indirizzo della
sede d’allevamento, l’elenco delle specie da detenere e allevare e per ogni
soggetto l’indicazione dei codici riportati sull’anello inamovibile fornito
dall’ente che autorizza la detenzione.
2. Per gli iscritti alla
Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) valgono le informazioni contenute sugli
anelli inamovibili forniti dalla FOI stessa.
3. Gli esemplari
appartenenti alle specie riportate nel Regolamento CEE n. 3626/82 e successive
modifiche per i quali la normativa nazionale ha previsto l’obbligo di denuncia,
devono essere previsti di regolari certificati CITES.
4. In caso di parere
favorevole, che deve essere rilasciato dall’ente provinciale entro trenta giorni
dalla richiesta, la persona interessata dovrà sottoporre a vidimazione il
registro nel quale sono elencati i soggetti da detenere con i relativi codici.
5. La timbratura e
la vidimazione del registro viene effettuata presso il competente Ufficio
dell’Amministrazione provinciale.
6. La vidimazione del
registro deve essere effettuata una volta non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
7. L’allevatore e’
obbligato ad annotare nel registro i trasferimenti e le immissioni dei soggetti
indicando il nominativo della persona che trasferisce o riceve i soggetti stessi
entro 15 giorni ed entro 45 giorni per i soggetti nati nel proprio allevamento
con i relativi dati contenuti nell’anello inamovibili.
8. L’allevatore è
obbligato a registrare anche i soggetti deceduti con l’indicazione dei relativi
codici.
9. Tutte le
operazioni di registrazione devono avvenire entro e non oltre la scadenza del 31
dicembre, comunque prima della vidimazione annuale del registro .
10. Gli allevatori sono
assoggettati a controlli periodici da parte degli organismi di polizia o dai
funzionari delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.
11. Gli allevatori
devono facilitare l’accesso nell’allevamento ai controllori che espletano le
verifiche.
12. Coloro i quali alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento detengono uccelli rientranti
nella categoria indicata all’art. 11 del Regolamento stesso, al fine di ottenere
l’autorizzazione sono tenuti ad inoltrare istanza all’Amministrazione
provinciale competente per territorio entro trenta giorni della data di
pubblicazione del Regolamento .
Art. 14
Specie ammesse
l. E’ consentita la
detenzione di un massimo di 80 esemplari per allevatore delle seguenti specie specie detenibili: Cardellino (Carduelis
Carduelis), Ciuffolotto (Pymila pyrmila), Fanello (Acanthis cannabina),Fringuello (Fringilla coelebs), Lucherino (Carduelis
spinus), Organetto (Cerduelis flammea), Ortolano (Emberiza hortulana), Peppola (Fringilla montifringilla), Verdone (Carduelis
cloris), Verzellino (Serinus serinus), Zigolo Giallo (Emberiza citrinella), Zigolo Nero (Emberiza cirlus), Zigolo Minore
(Emberiza pupilla), Zigolo Muciatto (Emberiza cia);.
Art. 15
Obblighi
l. L’allevatore è obbligato
a garantire agli uccelli in detenzione e in allevamento le migliori condizioni
di vivibilità riguardo non solo alla funzionalità delle strutture che li
ospitano ma anche alla conduzione sotto l’aspetto alimentare, igienico e
sanitario tenendo conto delle esigenze specifiche di ogni singolo soggetto.
Art. 16
Partecipazione a mostre
e manifestazioni
l. Nelle
manifestazioni ornitologiche o altre manifestazioni di uguale natura possono
essere esposti esclusivamente uccelli inanellati discendenti da soggetti
d’allevamento debitamente autorizzati alla detenzione.
2. All’atto dell’ingabbio
gli espositori devono esibire ai responsabili delle manifestazioni la
documentazione attestante l’autorizzazione alla detenzione e all’allevamento.
3. Allo scopo di prevenire
abusi ed illeciti che possano provocare ripercussioni negative sul patrimonio
faunistico è vietano l’ingabbio di uccelli sforniti di documentazione probatoria
anche se provenienti da Regioni o stati nei quali non si prevedono o non siano
ancora previsti sufficienti strumenti di controllo in materia.
Art. 17
Categorie escluse dalla
normativa
1. Gli uccelli
ibridi e mutati nel caso in cui fenotipicamente distinguibili dalle specie selvatiche,
sono assoggettati alle disposizioni del citato Regolamento.
2. Questi uccelli non
devono in alcun caso essere liberati in natura.
PARTE 5^
NORME GENERALI
Art. 18
Attività
l. L’ attività di
produzione di fauna selvatica all’ interno di qualsiasi struttura deve essere
orientata esclusivamente sulle specie di fauna tipiche del territorio nazionale,
presente anche nel territorio regionale.
2. All’interno delle
strutture di allevamento deve essere garantita una permanenza degli ammali tale
da eliminare qualsiasi tipo di sofferenza e/o maltrattamento; esse devono
risultare idonee dal punto di vista igienico-sanitario in rapporto al numero di
animali detenuti.
3. Gli allevatori e i
detentori di fauna selvatica sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti
necessari affinché gli animali non possano disperdersi in natura.
Art. 19
Controlli
l. I1 controllo
sanitario nelle strutture di allevamento dovrà essere richiesto dal titolare ed
eseguito almeno due volte l’anno a cura del servizio veterinario della A.S.L
competente per territorio; i detentori a scopo amatoriale ed ornamentale sono
esclusi da questo obbligo.
2. La Provincia, altresì,
attraverso gli Ufficio competenti, si riserva controlli per verificare il
rispetto del presente regolamento e delle norme in materia.
3. E’ inoltre obbligatorio
per gli allevatori e detentori osservare le norme di profilassi prescritte dalle
A.S.L competenti per territorio.
4. La vigilanza e
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 15 del presente regolamento
spettano alle Province competenti per territorio.
Art. 20
Detenzione e cura di
fauna selvatica in difficoltà
l. L’attività di
recupero, detenzione temporanea, cura e reintroduzione nel territorio della
fauna selvatica in difficoltà esercitata dalle Province attraverso le proprie
strutture.
2. In mancanza di proprie
strutture, le Province possono autorizzare centri di allevamento pubblici e
privati, allevamenti singoli autorizzati ritenuti idonei, associazioni venatorie
e di protezione ambientale riconosciute e con esperienza in materia, purché
tutti forniti di strutture adeguate ed a Centri di assistenza idonei al
soccorso.
3. Le strutture di recupero
devono essere munite di idonee attrezzature di pronto soccorso e cura, di locali
riscaldati, di adeguati locali di isolamento e stabulazione nel rigoroso
rispetto delle norme igienico-sanitarie.
4. Gli autorizzati dovranno
comunicare di volta in volta all’Ufficio Caccia Regionale, alla locale stazione
della Guardia Forestale dello Stato, all’ Amministrazione Provinciale competente
per territorio la specie soccorsa, le cause della detenzione e successivamente
data e luogo di liberazione o sopravvenuta morte dell’animale, specificandone le
cause.
5. La liberazione della
fauna selvatica guarita e in grado di essere riammessa nell’ambiente, dovrà
avvenire sotto il controllo delle Guardie Venatorie Provinciali che potranno
avvalersi della collaborazione delle Guardie Venatorie Volontarie.
Art. 21
Detenzione, trasporto e
vendita di selvaggina
l. Per la detenzione,
trasporto e la vendita della selvaggina proveniente da allevamenti è necessario
possedere una documentazione indicante la provenienza, il numero e la specie dei
capi, compilata a cura del titolare dell’allevamento accompagnata da
certificazione sanitaria.
2. Per i selvatici destinati
ad essere introdotti in natività sarà necessaria la dichiarazione a cura
dell’allevatore che trattasi di specie autoctone riprodotte in purezza.
3. Per la vendita al
pubblico della selvaggina il detentore o l’allevatore dovrà essere in regola con
la normativa vigente .
Art. 22
Divieti e sanzioni
l. Nelle strutture
specializzate nell’allevamento di specie autoctone è vietata 1’introduzione di
specie non allevate in purezza.
2. E’ vietato introdurre
nelle suddette strutture, senza l’autorizzazione dell’Ufficio Regionale della
Caccia, qualsiasi specie anche se necessaria al mantenimento del patrimonio di
riproduttori.
3. E’ vietato, altresì,
incrociare specie autoctone con altre specie compatibili.
4. Per l’inosservanza
delle norme contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste
all’art. 20, comma 4, della L.R. n. 9/96.
5. Chiunque alleva detiene
uccelli di specie ornitiche selvatiche non oggetto di caccia senza la prescritta
autorizzazione è soggetto alla sanzione pecuniaria di £ 100.000; in caso
di recidività la sanzione pecuniaria e di £ 300.000.
6. Chiunque alleva o
detiene uccelli in deroga alle disposizioni della legge n. 473 del 22/11/1993
avente per oggetto “nuove norme contro il maltrattamento degli animali” è
soggetto alla sanzione pecuniaria di £. 300.000. In caso di recidività la
sanzione pecuniaria è di £. 500.000.
7. Per l’inosservanza
delle disposizioni ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e fatte salve le
sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 oltre a quelle contenute in altre leggi
e disposizioni l’Ufficio Regionale della Caccia può disporre la revoca dell’
autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
Art. 23
Norme transitorie
l. I titolari di
allevamenti esistenti dovranno provvedere ad uniformarsi al presente regolamento
entro sei mesi dalla sua entrata in vigore; dovranno, altresì, comunicare alle
Amministrazioni Provinciali competenti per territorio 1’ avvenuto adeguamento.
2. Le aree interessate
devono essere recintate e tabellate; le tabelle devono essere collocate lungo
tutto il perimetro ad un’altezza non inferiore a ml 2.00 dal terreno ed a una
distanza non superiore a 100 metri una dall’altra e comunque, in modo che le
stesse siano visibili.
3. Le tabelle sono apposte
a cure e spese del titolare dell’ autorizzazione e devono essere dallo stesso
mantenute in efficienza; esse devono contenere l’indicazione del tipo di
attività ed il numero di autorizzazione.
4. Una copia
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere mantenuta nella
struttura dell’allevamento a disposizione degli addetti alla vigilanza.
5.
L’applicazione del presente
regolamento viene affidata a tutti i soggetti giuridicamente autorizzati dalla
Legge n. l57/92 e dalla Legge Regionale n. 9/96.
6. Il presente regolamento
entra in vigore con l’ approvazione e pubblicazione del piano faunistico
venatorio regionale.
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